Fideiussioni / Cauzioni

La cauzioni rappresentano da sempre il core business della nostra società, sul quale possiamo ci poniamo come punto di riferimento a livello nazionale, grazie a collaborazioni con Compagnie nazionali ed internazionali ed ad una rete di collaboratori sparsi in tutto il territorio nazionale.

Le cauzioni possono essere di diverse tipologie. Tra le più frequenti, annoveriamo:
Cauzioni per appalti pubblici
Cauzione provvisoria – Consente la partecipazione alle gare d’appalto e garantiscono la successiva sottoscrizione del contratto, in caso di aggiudicazione
Cauzione definitiva – Garantisce la buona esecuzione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria
Cauzione per anticipazioni – Richiesta dal committente per concedere anticipazioni sul prezzo d’appalto all’aggiudicatario, garantisce il rientro delle stesse.
Cauzione per rata di saldo – Garantisce la regolare esecuzione dei lavori e permette il pagamento all’azienda appaltatrice a seguito della presentazione del certificato di collaudo provvisorio
Cauzioni per concessioni pubbliche
Cauzioni a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di stato
Cauzioni per contributi pubblici
Garantiscono l’esatta destinazione dei contributi concessi a fondo perduto, senza obbligo di restituzione, dalle Amministrazioni per la realizzazione di specifici progetti d’investimento, formazione o ricerca.
Cauzioni per finanziamenti agevolati
Cauzioni immobiliari
Cauzioni per contratti tra privati
Garantiscono le obbligazioni assunte in contratti stipulati tra privati. Per quanto riguarda gli appalti tra privati, le garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici.
Cauzioni per rimborsi IVA
Cauzioni per urbanizzazioni

Contractor's All Risks (C.A.R.)

La polizza C.A.R. è una delle più importanti coperture assicurative riguardanti la costruzione di nuove opere quali strade, fabbricati civili, industriali e commerciali ovvero la ristrutturazione e l’ampliamento di fabbricati già esistenti.
La polizza C.A.R. copre i danni materiali e diretti che un’opera può subire durante la fase di costruzione, cioè dall’apertura del cantiere fino al certificato di ultimazione dei lavori.
Rischi assicurati
La polizza C.A.R. si divide in due sezioni:
  •  la Sezione A copre i danni derivanti da eventi naturali, da cause di forza maggiore, conseguenti da errori di calcolo o progettazione e subiti dalle opere o dagli impianti durante la fase di costruzione;
  • la Sezione B copre la Responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e cose avvenuti durante l’esecuzione delle opere.
Durata
La durata della polizza C.A.R. coincide con quella prevista per l’esecuzione delle opere, così come stabilito dal cronoprogramma lavori o dal capitolato d’appalto e decorre dal momento dell’apertura del cantiere fino al collaudo dell’opera stessa.
Capitale assicurato
L’importo assicurato nella polizza C.A.R. deve essere pari a quello indicato nel capitolato d’appalto come valore dell’opera o, in mancanza di quest’ultimo, al valore stimato della stessa al termine dei lavori.

Decennale Postuma

L’art.4 del D.Lgs 122/2005 pone l’obbligo, nei confronti del costruttore, “a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione
La polizza decennale postuma è  quindi una garanzia che l’impresa di costruzione è tenuta a stipulare in favore dell’acquirente nel momento della consegna dell’immobile da essa costruito, per eventuali difetti di costruzione o danni arrecati a terzi.
La copertura della decennale postuma riguarda i vizi o i danni di cui fa menzione l'art. 1669 del codice civile.
Deve trattarsi, quindi, di gravi difetti del fabbricato o del suolo su cui è costruito, non evidenti al momento della compravendita ma manifestatisi nell'arco dei successivi 10 anni.

Per estensione però la polizza copre non solo i vizi di tipo strutturale ma anche quelli di elementi secondari del fabbricato, quali impermeabilizzazione, pavimento, finiture, infissi, ecc., tali da rendere inabitabile l'edificio nel caso in cui presentino danni.

RCT - RCO

La polizza R.C.T. (Responsabilità civile verso Terzi) è definita dall’art. 1917 c.c. come assicurazione volta a tenere indenne l'assicurato “di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.”
La polizza R.C.T. è sottoscrivibile sia da privati (ad es dal capofamiglia per i danni arrecati a terzi da sé o da propri familiari) sia da persone giuridiche. In particolare, questo tipo di garanzia è imprescindibile per qualsiasi attività aziendale.
I danni coperti da tale assicurazione sono:
  • danni a persone: danni fisici quali lesioni o altri danni alla salute;
  • danni a cose: danneggiamento o perdita di oggetti o di materiali.
In caso di polizza aziendale la polizza R.C.T. è ricopre ogni attività, compresa quella legata all’utilizzo di tutti i macchinari.
In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell’attività produttiva (fornitori, clienti, imprese di servizi ecc.)
La polizza R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori d’opera) è invece quel contratto che copre il datore di lavoro dalla rivalsa dell'Inail nei suoi confronti.
Quando, infatti, un dipendente dell'assicurato subisce un infortunio in occasione di lavoro e l'Inail riscontra una responsabilità del datore di lavoro (ad esempio per omissioni nel campo della sicurezza), tale Istituto versa i contributi al lavoratore dipendente, ma in seguito agisce in rivalsa sul datore di lavoro chiedendo il rimborso di quanto corrisposto.
La polizza R.C.O., quindi, copre questo rischio, sempre che l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

RC Contrattuale

La polizza di R.C.C. (Responsabilità civile contrattuale) garantisce i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali, nell’ambito dell’attività svolta, subiti da privati, Società o enti.

Il danno deve essere dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dell’Assicurato o dei suoi dipendenti, purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale.

Questo tipo di garanzia è obbligatoria per alcune categorie come ad esempio per gli Istituti di Vigilanza, come requisito necessario per il rilascio della licenza (assieme alla RCT/RCO).

RC Professionale

Come disposto dall’ art. 5 D.P.R. 137/2012  “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.”
La polizza RC Professionale tutela quindi il patrimonio del professionista da richieste di risarcimento danni dovute a errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
La presenza della polizza Rc Professionale, oltre a tutelare il patrimonio del professionista, garantisce una maggiore protezione della clientela andando a coprire i danni che la stessa può subire.
L’obbligo di stipula della polizza Rc Professionale riguarda tutti i professionisti iscritti ad ordini o ad albi (ivi compresi avvocati, ingegneri, commercialisti, medici, architetti, consulenti del lavoro ecc.) , ad eccezione dei giornalisti.

RC Patrimoniale Enti pubblici

L'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale consiste nella copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi ed in conseguenza di errori od omissioni commesse dagli amministratori, dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle attività istituzionale svolta per l'Ente di appartenenza.
La polizza RC Patrimoniale opera quindi per l’ente ogni qualvolta sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, così come determinate dalla vigente normativa.

D & O

La polizza D&O (“Directors & Officers Liability”) assolve il compito di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni.
Nelle società di capitali gli organi di gestione e controllo rispondono infatti illimitatamente, e con il loro patrimonio personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Ciascun socio indipendentemente dalla quota sottoscritta, così come clienti e concorrenti della società ed altre figure, possono quindi promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
La polizza D&O opera quindi a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti, e altre figure dell’azienda in posizioni apicali, tenendoli indenni dalle perdite pecuniarie derivanti da atti illeciti commessi nelle loro funzioni manageriali e di supervisione, tutelandone il patrimonio personale e fornendo piena copertura per la loro responsabilità.

Altri rischi

Oltre ai rischi elencati, la nostra società è in grado di valutare qualsiasi altra esigenza assicurativa, quale ad esempio quella riguardante polizze Incendio e Furto, polizze RCA per flotte aziendali ecc., andando poi a ricercare la soluzione migliore sul mercato.

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